Cambiamenti e strumenti della nuova Legge Fallimentare per il risanamento aziendale, procedure a supporto delle imprese per favorire e tutelare la continuità aziendale.
Da almeno un decennio non si parla d’altro, la crisi economica che ha investito l’Italia, il resto d’Europa e del mondo negli ultimi tempi, ha cambiato notevolmente la vita delle imprese e delle persone. Nonostante tutto, anche nel buio di questi anni di crisi, è possibile vedere la luce di nuove opportunità di cambiamento.
La situazione attuale in Italia e nel mondo
La ripresa economica, tanto attesa e ventilata in questi anni, per alcuni paesi europei come Spagna, Francia e Germania si sta realizzando, grazie ad una graduale ma costante crescita economica, per l’Italia resta ancora un traguardo da raggiungere con una ripresa ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi. Ad oggi, infatti, i dati dimostrano che l’economia italiana nel 2017, è sì cresciuta dell’1,5% , quindi in decisa accelerazione rispetto al +0,9% del 2016, ma il PIL reale annuale resta comunque ben al di sotto dei massimi livelli di ricchezza registrati nel 2007. La ripresa quindi c’è ma non è sufficiente, l’Italia resta indietro rispetto alle grandi economie Europee, insieme ad economie minori come Grecia, Portogallo Cipro e Finlandia.
Negli anni, il protrarsi di questa situazione di instabilità ed incertezza generalizzata, se da un lato ha portato il paese a situazioni di crisi aziendale, causando una spirale di fallimenti e sofferenze, dall’altro potrebbe e “dovrebbe” essere vista, soprattutto come un’opportunità di evoluzione e crescita, un’epoca di cambiamento volta al miglioramento in cui chi mette in campo idee nuove, capacità e strumenti può riuscire a trarre vantaggio anche da una situazione di difficoltà. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di affrontare con voi un importante argomento legato alle opportunità di rinascita e ricostruzione per le imprese italiane che vivono momenti di difficoltà economica, fornendovi informazioni, strumenti e competenze sulle possibilità offerte dallo Stato Italiano, per il risanamento aziendale.
Per crisi aziendale si intende un momento della vita dell’impresa più o meno lungo, in cui si presentano importanti situazioni di difficoltà per problemi di natura economica o finanziaria. Le possibili soluzioni alla crisi aziendale possono andare in due direzioni diverse: una è la ristrutturazione che coinvolge soprattutto consulenti indipendenti, l’altra è l’utilizzo delle procedure concorsuali dove c’è un ruolo anche da parte del Tribunale. Grazie a queste procedure è possibile rimettere in sesto un’azienda in crisi per consentire il proseguimento dell’attività da parte della stessa proprietà oppure da parte di nuovi investitori che possono acquisire l’azienda risanata a costi competitivi.
Prima un pò di storia…
La legge fallimentare nel nostro paese risale al 1942, disciplina a cui ci si è attenuti per più di sessant’anni (r.d. 267/1942), una legge in cui il fallimento era considerato in una prospettiva meramente sanzionatoria dove l’impresa in difficoltà era destinata ad uscire dal mercato, eventuali concordati erano rivolti solo agli imprenditori meritevoli e non vi era nessuna attenzione al recupero dell’impresa per il valore aziendale e sociale che poteva avere. A livello legislativo solo dopo gli anni ’70 si intravede un’attenzione in questo senso con la legge Prodi del 1979. Fino agli anni 2000 comunque si trattava di procedure rivolte esclusivamente alle grandi aziende per il recupero e la tutela dei livelli occupazionali. Solo tra il 2005 e il 2007 si comincia a considerare la tutela e la conservazione dei valori aziendali anche per le piccole e medie imprese con l’introduzione di nuovi strumenti, quali gli accordi di ristrutturazione (art. 182 – bis l.f), i piani di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d, l.f,) e la procedura di concordato preventivo, con l’obiettivo di prevenire il fallimento e la disgregazione dei valori aziendali. In realtà la vera svolta si è avuta nel 2012 con l’intervento del “Decreto Sviluppo” del Governo Monti, entrato in vigore l’11 settembre 2012, che ha introdotto con l’art. 186 bis il concordato in continuità aziendale e la procedura di allerta (comma sesto dell’art. 161) successivamente integrata dal “Decreto del Fare” del Governo Letta.
Con l’introduzione di questi strumenti, un nuovo spirito mira a far fronte alle difficoltà delle imprese rispetto a ieri, al fine di tutelarne non solo il valore economico ma anche quello sociale che, grazie alla continuità aziendale permette di conservare posti di lavoro ed il know how raggiunto che altrimenti andrebbe disperso.
Quelli che spiegheremo di seguito, sono ad oggi, gli strumenti messi a disposizione delle imprese per affrontare e risolvere una situazione di crisi.
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO (art. 67 comma d)
Definito dalla Legge Fallimentare una procedura concorsuale minore, il piano attestato di risanamento è uno strumento gestito autonomamente dall’imprenditore per risanare l’impresa e riportarla in condizioni di equilibrio economico e finanziario, attraverso alcune azioni strategiche. Si tratta di un rimedio legittimato all’art. 67, co. 3, lett. d), della legge fallimentare, e così definito: «un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria». Il piano attestato di risanamento si differenzia nettamente sia dall’accordo di ristrutturazione dei debiti sia dal concordato preventivo, poichè non è previsto alcun intervento o controllo della procedura da parte del Tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (art. 182 bis)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei principali strumenti di risoluzione delle crisi aziendali disciplinato dalla Legge Fallimentare (articolo 182-bis del R.D. n. 267/42), di natura privatistica e flessibile, risulta idoneo nel caso in cui l’azienda vi ricorra per ridurre la propria esposizione debitoria e risanare l’impresa. In concreto, è un contratto liberamente concluso tra il debitore ed alcuni creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, al fine di risolvere lo stato di crisi dell’impresa, tale accordo deve garantire inoltre che il debitore sia in grado di pagare anche i creditori estranei all’accordo, nei modi e nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge. Principale caratteristica che differenzia l’accordo di ristrutturazione dei debiti dal concordato preventivo è la tutela garantita ai creditori non aderenti e quindi estranei all’accordo. In una seconda fase giudiziale, l’accordo di ristrutturazione raggiunto, deve essere omologato dall’autorità giudiziaria per produrre effetti legali, sulla base di una valutazione di attendibilità del piano di risanamento dell’impresa. Come il piano attestato di risanamento, anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti non può essere considerato una vera e propria procedura concorsuale poiché non determina l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio. In sostanza la componente privatistica degli accordi prevale su quella pubblicistica.
CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 160 e seguenti)
La terza possibilità prevista dalla normativa vigente per il risanamento aziendale è rappresentata dal concordato preventivo giudiziale, regolato dalla cd. Legge Fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 artt. 160 e seguenti), è una procedura concorsuale di gestione dell’insolvenza, attraverso la quale l’imprenditore cerca un accordo con i suoi creditori per evitare il fallimento e superare lo stato di crisi, attraverso la presentazione di un piano. Pertanto, l’imprenditore in crisi che intenda avvalersi di questo strumento, deve proporre ai suoi creditori una soluzione concordata della crisi, con un piano che risulti idoneo e presentare domanda di concordato preventivo con istanza al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, unitamente ad una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. A differenza delle altre due procedure, nel concordato preventivo è obbligatorio che gli effetti legali della sentenza siano prodotti nei confronti di tutti i creditori, sia quelli aderenti sia quelli non aderenti al concordato. Le innovazioni apportate alla legge fallimentare, hanno profondamente modificato il concordato preventivo che da strumento rigido si è trasformato in una procedura ben congegnata e flessibile, con l’obiettivo salvare le imprese non solo a vantaggio dell’imprenditore ma anche dell’interra economia nazionale.
In conclusione…
Ciascuna delle procedure di risanamento aziendale illustrate in questo articolo, presenta vantaggi e svantaggi che devono essere valutati a seconda della specifica situazione aziendale. Nei casi che lo consentono, può essere importante il ruolo di accompagnamento temporaneo dei consulenti di Agenzia Dixit per un corretto riallineamento economico, amministrativo e gestionale dell’azienda. L’impresa in stato di crisi ha la possibilità di ricorrere ad uno strumento piuttosto che ad un altro o utilizzarne più di uno, potendo addirittura iniziare trattative “protette” verso un accordo, per poi passare ad un altro tipo di procedura, se il primo si riveli non idoneo, anche per questo è fondamentale affidarsi a professionisti seri e competenti.
Agenzia Dixit è in grado di darvi una consulenza professionale nel settore del risanamento aziendale. Nel caso siate interessati ad avere maggiori informazioni o a valutare la fattibilità di una delle procedure illustrate, siamo a vostra completa disposizione con uno staff di professionisti preparati e competenti.
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